Nuovi limiti per il bilancio abbreviato ed il bilancio consolidato
Le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere in bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei tre limiti stabiliti dalla norma.
Tali limiti sono stati innalzati dall’art. 1, comma 4, del DLgs 173/2008 con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio data successiva a quella del 21 novembre 2008 (bilanci d’esercizio 2009 per i soggetti con bilancio coincidente con l’anno solare).
I limiti per il bilancio abbreviato sono i seguenti:
| Voce | LIMITE VECCHIO | LIMITE NUOVO |
| Attivo dello stato patrimoniale | Euro 3.650.000 | Euro 4.400.000 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | Euro 7.300.000 | Euro 8.800.000 |
| Dipendenti occupati in media nell’anno | 50 unità | 50 unità |
Il DLgs 173/2008 ha innalzato anche i limiti per la redazione del bilancio consolidato.
In particolare i limiti dai quali scatta l’obbligo di redigere il bilancio consolidato sono i seguenti:
| Voce | LIMITE VECCHIO | LIMITE NUOVO |
| Totale attivi degli stati patrimoniali | Euro 14.600.000 | Euro 17.500.000 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | Euro 29.200.000 | Euro 35.000.000 |
| Dipendenti occupati in media nell’anno | 250 unità | 250 unità |
Si ritiene che i nuovi parametri debbano essere applicati retroattivamente.
Di conseguenza per i soggetti con bilancio coincidente con l’anno solare gli anni 2008 e 2009 costituiscono i due esercizi rilevanti ai fini della verifica dei nuovi limiti.





